Descrizione
A partire dal 1° settembre 2015 entreranno in vigore importanti modifiche e semplificazioni al Regolamento forestale di attuazione della legge regionale 4/2009.
Le principali novità:
- La comunicazione corredata da relazione tecnica (art. 5) viene eliminata e contestualmente vengono ridefiniti i casi per cui sono previste la comunicazione semplice (art. 4) o l'autorizzazione con progetto d'intervento (art. 6).
- Non sono richieste comunicazioni per tagli fino a 150 quintali per anno solare, destinati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi.
- Nei boschi a governo a misto il taglio della componente a fustaia dovrà rispettare le epoche di intervento di quella a ceduo (art. 18), tali epoche valgono anche per i robinieti e i castagneti, per i quali sono previste modalità di gestione specifiche (art. 55), a prescindere dalla forma di governo.
- Requisiti professionali per l’esecuzione degli interventi selvicolturali (art. 31): gli interventi su superfici superiori ai 5.000 m2 devono essere realizzati da almeno un operatore in possesso di specifiche competenze professionali.
L' elenco completo delle modifiche è disponibile al seguente indirizzo http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/894
Le principali novità:
- La comunicazione corredata da relazione tecnica (art. 5) viene eliminata e contestualmente vengono ridefiniti i casi per cui sono previste la comunicazione semplice (art. 4) o l'autorizzazione con progetto d'intervento (art. 6).
- Non sono richieste comunicazioni per tagli fino a 150 quintali per anno solare, destinati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi.
- Nei boschi a governo a misto il taglio della componente a fustaia dovrà rispettare le epoche di intervento di quella a ceduo (art. 18), tali epoche valgono anche per i robinieti e i castagneti, per i quali sono previste modalità di gestione specifiche (art. 55), a prescindere dalla forma di governo.
- Requisiti professionali per l’esecuzione degli interventi selvicolturali (art. 31): gli interventi su superfici superiori ai 5.000 m2 devono essere realizzati da almeno un operatore in possesso di specifiche competenze professionali.
L' elenco completo delle modifiche è disponibile al seguente indirizzo http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/894
Allegati
Documenti
Link
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 01/09/2015 16:35:50